L’etichetta molto spesso rappresenta una vera e propria veste per la bottiglia. Studiata spesso per attirare l’attenzione del consumatore, l’etichetta ha comunque principalmente uno scopo informativo, è una sorta di carta di identità del vino.
Le informazioni contenute sull’etichetta vengono stabilite dalle norme nazionali in vigore e dai disciplinari delle singole tipologie. Esistono menzioni obbligatorie, che devono comparire in ogni bottiglia, menzioni facoltative che ogni produttore può autonomamente decidere di inserire o meno.
Informazioni Obbligatorie
Fanno parte delle menzioni obbligatorie le seguenti informazioni: la quantità di prodotto contenuta nella bottiglia, che può essere espressa in litri, centilitri o millilitri.
Il lotto di produzione che identifica un insieme di bottiglie confezionate in momenti e circostanze identiche; è generalmente formato da una sequenza alfanumerica che comincia appunto con la lettera “L” di lotto.
Il nome o la ragione sociale dell’imbottigliatore.
La sede dell’imbottigliatore.
Nel caso di bottiglie destinate a mercati esteri, deve essere presente il nome dello stato in cui è avvenuto l’imbottigliamento.
Il marchio europeo (”e”) obbligatorio per tutti gli imballaggi.
Il grado alcolico con una tolleranza del 0,5% in volume visto che le molecole alcoliche variano con il variare della temperatura.
Dal 2005 è obbligatorio anche per l’Italia indicare la presenza di anidride solforosa (o solfiti).
La dicitura “non disperdere il contenitore nell’ambiente..” o frasi simili che diano indicazioni per il corretto smaltimento dei rifiuti.
Per i vini IGT è inoltre obbligatorio indicare l’area geografica e l’eventuale sotto-zona.
Per i vino DOC e DOCG è obbligatorio indicare la regione determinata a cui fa riferimento la sigla VQPRD accompagnato da DOC o DOCG.
Per i vini spumanti, il tipo di prodotto (Metodo Classico o Charmat)
Informazioni Facoltative
Il nome del vino.
Il colore (rosso, bianco, rosato).
Il riferimento agli zuccheri residui (secco, amabile…)
Consigli sull’abbinamento ideale e sulla temperatura di servizio
Nome o ragione sociale delle persone che hanno contribuito alla produzione nel caso in cui siano diversi dall’imbottigliatore.
Marchio del vino che può servire ad una ulteriore identificazione del prodotto.
Facoltative per i vini IGT le seguenti indicazioni:
varietà di vitigno se prevista dal disciplinare e se presente per almeno l’85% che deve comparire accanto al nome della regione a cui fa riferimento l’IGT;
annata di raccolta delle uve (solo se si tratta di uve della stessa annata); termini come “produttore”, “tenuta”, “castello”…; la menzione Novello.
Per DOC e DOCG sono facoltative:
VQPRD (vino di qualità prodotto in regioni determinate); VSQPRD (vino spumante di qualità prodotto in regioni determinate);
VLQPRD (vino liquoroso di qualità prodotto in regioni determinate);
VFQPRD (vino frizzante di qualità prodotto in regioni determinate); la menzione “riserva”, “classico” o “superiore”; il nome di una sottozona; se previsti dal disciplinare, anche menzioni del tipo “passito”, “sforzato”, “vin santo”..