Vini DOCG - Vini DOC - Vini IGT - Vini da Tavola
Nel corso degli ultimo 80 anni, si è assistito ad un susseguirsi di provvedimenti legislativi che hanno avuto lo scopo di tutelate il prodotto vino, con particolare riguardo ai prodotti qualitativamente superiori.
Con la parola vino innanzitutto, si intende il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche pigiate o non, o di mosti d’uva. Una definizione così generica ci fa comprendere subito quanto vasto sia il panorama dei questi prodotti merceologici che si differenziano per: colore, caratteristiche qualitative, metodologie di produzione..
Si è resa quindi indispensabile l’introduzione di normative che regolassero l’argomento, tutelando i consumatori finali e stimolando i produttori a migliorare la produzione. A partire dal 1924, furono emanati un susseguirsi di provvedimenti legislativi che miravano proprio alla tutela del prodotto vino.
Quello che segnò la svolta fu sicuramente il Regolamento C.E.E. n. 24 del 1962 che mise in primo piano il discorso dei vini di qualità legati al territorio e introdusse la definizione di “vini di qualità prodotti in regioni determinate” (V.Q.P.R.D.).
L’Italia, seguendo la linea delle prescrizioni comunitarie,emanò il decreto del 12 luglio 1963 n. 930 sulla tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini, decreto che segnò le basi sulle quali si regge l’attuale legislazione in materia.
Si ebbe quindi una prima divisione tra vini a denominazione di origine semplice (o vini da tavola), vini a denominazione di origine controllata (D.O.C.) e vini a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.); questi ultimi due rientrano nei V.Q.P.R.D.
Questa classificazione viene poi ulteriormente rivista nel 1992 con la cosiddetta “legge 164” che introdusse i vini a indicazione geografica tipica I.G.T.
Era infatti da tempo stato sollevato, da parte dei produttori, un problema: le D.O.C. e le D.O.C.G. imponevano rigide normative di produzione, nel momento in cui un produttore sperimentava nuove tecniche e nuovi vitigni (soprattutto dopo l’introduzione dei vitigni internazionali) e metteva in commercio vini di nuova concezione e di qualità elevata, era costretto a classificarli “vini da tavola”. Venne così introdotta una nuova “area” di classificazione: l’I.G.T.
Lo scopo di tutti questi provvedimenti legislativi fu, inizialmente, quello di tutelare la tipicità del vino, intesa non come qualità ma bensì come specificità, indipendentemente dalla zona di origini e dalle tradizioni del territorio. In un momento successivo si cominciò invece a tener conto del legame con il territorio di origine e con le tradizioni produttive ad esso legate.
Facendo una divisione semplicistica e riassuntiva possiamo individuare due grandi categorie: vini da tavola (dove rientrano anche gli I.G.T) e vini di qualità prodotti in regioni determinate (D.O.C. e D.O.C.G.).